
Viaggiare in aereo deve essere un’esperienza accessibile a tutti. Per garantire che le persone con disabilità o con mobilità ridotta (definite tecnicamente PRM) possano spostarsi con la stessa facilità di ogni altro cittadino, l’Unione Europea ha istituito un quadro normativo rigoroso.
Spesso, però, la complessità dei regolamenti impedisce ai viaggiatori di conoscere i propri diritti e di esigerli in caso di disservizi. In questo articolo esploreremo le principali tutele legali che proteggono i passeggeri PRM.
Il Diritto alla Precedenza e all’Assistenza (Regolamento CE 261/04)
Il primo pilastro della tutela è il Regolamento CE n. 261/2004, che disciplina i diritti generali dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o lungo ritardo.
I diritti che ormai conosciamo e ribadiamo ogni giorno, sono innanzitutto:
- Servizi gratuiti: L’assistenza include per tutti i passeggeri, a titolo gratuito, pasti e bevande in base all’attesa, la sistemazione in albergo se necessario, e il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di pernottamento.
- Comunicazioni: tutti i passeggeri hanno diritto a effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o inviare messaggi via fax o email.
Per i passeggeri con mobilità ridotta, la norma prevede tutele rafforzate:
- Precedenza assoluta: I vettori aerei sono obbligati a dare la priorità alle persone con mobilità ridotta e ai loro eventuali accompagnatori (o cani da assistenza certificati).
- Assistenza immediata: In caso di ritardi o cancellazioni, il diritto a ricevere assistenza deve essere garantito con la massima priorità.
Regolamento CE 1107/2006: Una Tutela Specifica per la Disabilità
Mentre il regolamento precedente è valido per tutti i passeggeri indistintamente, il Regolamento CE 1107/2006 si focalizza esclusivamente sui diritti delle persone con disabilità durante i viaggi aerei.
Secondo questa normativa, il gestore aeroportuale e il vettore aereo hanno delle responsabilità precise:
- Garanzia di imbarco: Qualora un passeggero venga trasferito su un volo alternativo (riprotezione) all’interno del medesimo aeroporto, qualunque sia essa la causa, è dovere del gestore garantire l’assistenza necessaria affinché la persona possa effettivamente prendere il nuovo volo.
- Particolare attenzione ai bisogni: Durante l’applicazione delle tutele, la compagnia aerea deve prestare una “particolare attenzione” alle esigenze specifiche dei passeggeri PRM e dei loro accompagnatori.
- Condizioni di trasporto: Se la compagnia accetta la prenotazione di un passeggero che ha richiesto assistenza speciale, è tenuta a fornire tale servizio in linea con gli standard europei.
Trasferimenti Alternativi e Mezzi Idonei
Un punto critico riguarda spesso i trasporti sostitutivi, come gli autobus messi a disposizione in caso di dirottamento del volo su un altro aeroporto.
In questi casi, entra in gioco anche un altro regolamento: Parliamo del Regolamento EU N. 181/2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. La normativa infatti stabilisce che:
- Se un servizio viene cancellato o subisce un ritardo superiore a 120 minuti, il vettore deve offrire la riprotezione totale, e dunque anche le condizioni idonee per poter raggiungere la destinazione finale a condizioni simili.
- Idoneità del mezzo: Il trasporto alternativo deve essere adeguato alle necessità del passeggero. Se un mezzo diventa inutilizzabile o non è idoneo, il vettore deve assicurare la continuazione del servizio con un altro veicolo idoneo.
Responsabilità del Vettore e Risarcimento Danni
Le compagnie aeree spesso provano a negare i rimborsi dovuti, per sopravvenute circostanze eccezionali, o cause non dipendenti dalla compagnia stessa. La normativa però è chiara, e il diritto all’assistenza è imprescindibile. La giurisprudenza e i regolamenti interni dei vettori chiariscono che:
- Il vettore è responsabile del danno causato dal ritardo, a meno che non dimostri di aver adottato tutte le misure ragionevolmente possibili per evitarlo.
- La responsabilità per danni causati dal ritardo nel trasporto dei passeggeri può prevedere limiti risarcitori significativi, come stabilito dalla Convenzione di Montreal e dai regolamenti attuativi.
- L’onere della prova spetta alla compagnia: deve essere il vettore a dimostrare documentalmente di aver fornito l’assistenza obbligatoria prevista dalla legge.
Ogni disservizio che derivi dalla mancanza di mezzi idonei o da una carenza di assistenza specifica rappresenta una violazione dei diritti fondamentali del viaggiatore.
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FAQ: Diritti dei Passeggeri con Mobilità Ridotta (PRM)
1. Quali sono i diritti prioritari per i passeggeri PRM in caso di ritardo o cancellazione?
Secondo il Regolamento CE 261/04, i passeggeri con mobilità ridotta (PRM) e i loro accompagnatori hanno diritto alla precedenza assoluta nel ricevere assistenza e nell’imbarco. Questo include la fornitura gratuita di pasti, bevande, sistemazione in hotel (se necessaria) e mezzi di trasporto immediati per raggiungere il luogo di pernottamento.
2. Esiste una normativa specifica per i viaggiatori con disabilità?
Sì, il Regolamento CE 1107/2006 stabilisce i diritti specifici delle persone con disabilità nel trasporto aereo. La norma impone ai gestori aeroportuali e ai vettori l’obbligo di garantire l’assistenza necessaria per l’imbarco, lo sbarco e il transito, assicurando che il passeggero possa usufruire del volo o di una eventuale riprotezione senza barriere.
3. Cosa succede se il mezzo sostitutivo per raggiungere l’aeroporto non è idoneo alle necessità di un passeggero PRM?
In caso di dirottamento del volo su un altro aeroporto, il Regolamento EU 181/2011 impone che il trasporto alternativo (come l’autobus) debba essere adeguato e accessibile. Se il mezzo fornito non è idoneo, il vettore ha l’obbligo di assicurare immediatamente un veicolo idoneo che garantisca la continuazione del servizio in condizioni simili a quelle originali.
4. La compagnia può negare l’assistenza del passeggero PRM citando “circostanze eccezionali”?
No. Mentre il risarcimento monetario può essere talvolta negato per circostanze eccezionali comprovate, il diritto all’assistenza è sempre imprescindibile. La compagnia aerea deve sempre fornire supporto, pasti e mezzi idonei; spetta inoltre al vettore l’onere di dimostrare documentalmente di aver adempiuto a tali obblighi.
5. I passeggeri PRM hanno diritto a un risarcimento economico per il ritardo?
Sì. Oltre all’assistenza, se il ritardo causa un danno o se la compagnia non dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per evitarlo, il passeggero ha diritto ad un risarcimento. I limiti risarcitori sono disciplinati dalla Convenzione di Montreal e dai regolamenti europei attuativi.
6. Come posso ottenere assistenza se i miei diritti PRM sono stati violati?
In caso di mancata assistenza o mezzi non idonei, è fondamentale conservare tutta la documentazione di viaggio. Il team di Passeggero al Sicuro offre una consulenza gratuita per analizzare il caso e avviare le pratiche per ottenere il rimborso e il risarcimento dovuto per legge, senza costi anticipati.
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