Dai primi mesi del 2020 ad oggi a causa della pandemia sono stati migliaia i voli cancellati a causa delle restrizioni dovute all’emergenza da Covid-19, alla crisi economica delle compagnie aeree e alle limitazioni che molti Paesi hanno imposto nei propri confini.
In molti casi le compagnie aeree hanno adottato il sistema dei voucher, rifiutando di riconoscere il rimborso dei voli in denaro.
Se ti hanno annullato il volo recentemente ma tuttavia rifiutano di rimborsarti, i Legali di PasseggeroAlSicuro.it ti aiuteranno ad ottenere quello che ti spetta.

In base alla nostra esperienza, la pratica delle compagnie aeree che offrono Voucher è stata molto comune tra le compagnie aeree americane, ma oggi le compagnie aeree europee sembrano seguire questo brutto esempio.

LA NORMATIVA EUROPEA ED ITALIANA

Purtroppo la normativa emanata in occasione dell’emergenza sanitaria ha espressamente privato il passeggero del potere decisionale – in deroga al Regolamento EU n 261/04 che sancisce, in caso di cancellazione da parte del vettore, deve essere offerta ai passeggeri la possibilità di scegliere tra il rimborso del prezzo e un trasporto alternativo, a meno che il passeggero non firmi di accettare voucher di viaggio e/o altri servizi al posto di compenso monetario – lasciando libera scelta all’operatore turistico sulla modalità di rimborso (voucher o bonifico).

Tuttavia, sebbene la Legge n.77 del 17 luglio 2020 abbia esteso la validità dei voucher a 24 mesi, rimane fermo il diritto del passeggero, previsto dall’ art. 88-bis, introdotto con il decreto “Cura Italia” (n. 18/20) così come modificato dall’art. 182 comma d)  del decreto  legge n. 34/20 al comma 12 bis, secondo cui:  “in ogni caso, decorsi diciotto (o dodici) mesi dall’emissione, per i voucher non usufruiti nè impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo, è corrisposto, entro 14 giorni dalla scadenza, il rimborso dell’importo versato”.
Da ciò ne consegue l’obbligo per le compagnie aeree, ferroviarie e marittime di rimborsare alla semplice richiesta del passeggero.
Ebbene, alcune compagnie aeree – contrariamente alla norma di legge –  sostengono che, alla naturale scadenza dei voucher questi non saranno rimborsati ed anzi alla scadenza perderanno la loro validità.
Chiaramente tale considerazione opposta dai vettori aerei è assolutamente falsa.

COME RICHIEDERE IL RIMBORSO

Occorrerà seguire l’iter che di seguito indichiamo per potere ottenere il rimborso di quanto dovuto:
Una volta scaduto il voucher e comunque decorsi 12 mesi dall’emissione, l’agenzia o l’utente si dovrà far carico di mandare una mail alla compagnia aerea che lo ha emesso, chiedendo il rimborso in denaro secondo la norma sopra riportata (art 88 bis decreto Cura Italia) il quale dovrà essere elaborato entro 15 giorni lavorativi.

Si potrebbero ottenere 3 diverse risposte:

  • 1. La compagnia aerea risponde prolungando la validità del voucher. Questa procedura è consentita dallo stesso decreto legge sopra menzionato, tuttavia se sono decorsi 12 mesi si avrà comunque diritto al rimborso;
  • 2. La compagnia aerea non da riscontro alla vostra mail;
  • 3. La compagnia da seguito alla vostra mail rigettando la richiesta e non autorizzando il rimborso del voucher.

Nell’ipotesi prospettata al punto 2 e 3 si potrà procedere con la richiesta per il tramite del nostro Team di legali, che affronterà una fase stragiudiziale ed una eventuale fase giudiziale, solo nel caso in cui la compagnia aerea neghi il rimborso.

Esclusivamente nel secondo caso, qualora sia necessario avviare un giudizio, verrà chiesto al passeggero di partecipare alle spese utili per l’iscrizione a ruolo della causa: in particolare, si chiederà, prima dell’avvio del giudizio, il rimborso di contributo unificato e marca da bollo, i cui costi sono variabili in base al valore  della causa.

Si badi ciò accade solo per le cause relative ai rimborsi COVID, infatti il servizio legale continua ad essere completamente gratuito per le cause instaurate ai sensi del Reg. EU n. 261/04 per il risarcimento da disservizio aereo.
In caso di esito positivo della causa con sentenza con cui il Giudice dispone  il rimborso in denaro del voucher e la liquidazione del compenso legale e conseguentemente il rimborso delle spese di giustizia sostenute (contributo e marche), queste verranno restituite al passeggero, così garantendo, a posteriori, un servizio completamente gratuito.
Diversamente, in caso di esito negativo del giudizio, quanto anticipato a titolo di spese di contributo unificato e marca da bollo verrà perduto, tuttavia nulla sarà dovuto al Team di legali che hanno gestito e supportato la causa.

Concludendo se hai ancora voucher o prenotazioni non rimborsate non esitare a contattarci per una consulenza gratuita!!

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